Chiunque cagiona la morte di una donna quando il fatto è commesso come atto di odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue libertà individuali è punito con la pena dell’ergastolo. Fuori dei casi di cui al primo periodo si applica l’articolo 575.
Si applicano le circostanze aggravanti di cui agli articoli 576 e 577.
Quando ricorre una sola circostanza attenuante ovvero quando una circostanza attenuante concorre con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e la prima è ritenuta prevalente, la pena non può essere inferiore ad anni ventiquattro.
Quando ricorrono più circostanze attenuanti, ovvero quando più circostanze attenuanti concorrono con taluna delle circostanze aggravanti di cui al secondo comma, e le prime sono ritenute prevalenti, la pena non può essere inferiore ad anni quindici.
L’Aula della Camera ha definitivamente approvato all’unanimità con 237 sì il ddl sul femminicidio: passato al Senato lo scorso 23 luglio, il testo introduce nel Codice penale l’articolo 577bis che disciplina il nuovo reato e punisce con l’ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna commettendo il fatto “come atto d’odio o di discriminazione o di prevaricazione o come atto di controllo o possesso o dominio in quanto donna, o in relazione al rifiuto della donna di instaurare o mantenere un rapporto affettivo o come atto di limitazione delle sue liberta individuali”.
Dopo una quota imbarazzante di vittime, lo scorso 25 novembre, in occasione del giornata internazionale contro la violenza delle donne, il una legge che punisce il reato di femminicidio. Sin da bambini, parole come: controllo, possesso e dominio vanno inculcate nelle giovanissime menti, in particolare quelle maschili, poiché se non esiste il rischio, le donne non devono “allarmarsi”.
Il Consiglio dei ministri ha varato un disegno di legge estremamente significativo, che introduce nel nostro ordinamento il delitto di femminicidio come reato autonomo, sanzionandolo con l’ergastolo, e prevede aggravanti e aumenti di pena per i reati di maltrattamenti personali, stalking, violenza sessuale e revenge porn.
