Araldicando

Studio Peritale Marco Pilla, parliamo di perizie, tipologie e differentze

Marco Pilla iscritto all’albo dei periti con registrazione N 253 dell’11/01/2021 categoria XXII sub categoria 10: scritture antiche ed araldiche ( paleografia – diplomatica – sfragistica archivistica – bibliografia antica e moderna), oggi spiegherà cos’è una perizia, quali tipi di perizie e chi è responsabile della medesima.

Partiamo subito facendo una premessa, la legge dice che;

La perizia giurata e asseverata sono così definite perché il tecnico che le redige si assume la piena responsabilità di quanto redatto, con un giuramento in quelle giurate, certificando la veridicità del contenuto della perizia.

Può capitare a ciascuno di noi, prima o poi, di dover ricorrere al parere di un esperto.

Si pensi, ad esempio, alla perizia che viene richiesta ad un tecnico su un immobile di nostro interesse, che vogliamo acquistare.

In questi casi, è frequente rivolgersi ad un ingegnere edile, oppure ad un architetto, per avere un parere sull’immobile su cui abbiamo puntato la nostra attenzione; ad esempio, se presenta dei difetti e se ha caratteristiche congrue, rispondenti al prezzo che ci è stato richiesto.

Il parere di un esperto può essere utile anche nel caso in cui ci venga proposto un risarcimento da parte dell’assicuratore, a fronte di un sinistro subito, per sapere se la somma che ci è stata offerta è corretta, oppure se è possibile vantare pretese ulteriori.

Nell’insieme delle norme che regolano l’attività giurisdizionale nella Repubblica Italiana, l’elaborato peritale, avente natura extragiudiziale e quindi esterno al processo, rappresenta il risultato di un’analisi tecnica riferita ad una particolare situazione, redatta da un consulente esperto in una particolare disciplina tecnica o scientifica.

La perizia può essere commissionata per un ventaglio delle più disparate situazioni tra cui: dirimere una questione tecnica/economica, per stimare un bene, per la valutazione del risarcimento di un danno emergente e/o da lucro cessante, oppure per dichiarare l’autenticità di un’opera d’arte, di un documento di una firma, ecc.

Sono tre le tipologie di perizia previste dal nostro ordinamento:

a) perizia semplice;

b) perizia asseverata;

c) perizia giurata.

La perizia semplice e la conoscenza delle sue caratteristiche sono elementi utili a comprendere la differenza tra la perizia giurata e la perizia asseverata.

Qualora la perizia sia redatta senza il rispetto di particolari formalità da un tecnico esperto in un certo settore, dopo aver compiuto le sue ricerche e l’esame del bene, la perizia, ossia la relazione redatta e firmata dal tecnico, è semplice; in siffatta ipotesi, il tecnico incaricato non è responsabile della veridicità del contenuto della perizia e non occorre alcuna formalità per utilizzarla.

Nella redazione di un elaborato peritale, specialmente quando viene eseguita su incarico da parte di un privato, anche se non sempre è necessario, è possibile dotare la perizia di una maggiore autorevolezza, rispetto alla perizia semplice, ossia non asseverata, né giurata, con un’attestazione che si riferisca alla responsabilità morale e deontologica, correlata alla medesima.

Per ottenere questo scopo, esistono due istituti legali: la “perizia asseverata” e la “perizia asseverata con giuramento”; nel primo caso, il perito, con l’asseverazione, redige un’autocertificazione nella quale conferma i contenuti, sotto la propria responsabilità, attestandone l’autenticità e la veridicità, rispondendo così penalmente, per eventuali falsi ideologici e materiali, in essa contenuti.

La dichiarazione, posta in calce, potrebbe avere il seguente tenore: “Nella certezza di aver applicato al meglio le mie capacità professionali, nella redazione della presente perizia, confermo, sotto la mia personale responsabilità, l’autenticità, la veridicità e la certezza dei contenuti della relazione”.

Nel secondo caso, ossia nella “perizia asseverata con giuramento” (perizia giurata), oltre alla dichiarazione che assevera la veridicità del contenuto, l’elaborato deve riportare in calce il verbale di giuramento specifico.

In questo modo, l’elaborato peritale si accresce di ulteriore valore, attraverso un atto formale di natura ufficiale, divenendo così un “atto pubblico”.

Tale configurazione è determinata dalla firma della perizia da parte del tecnico, che avviene davanti ad un pubblico ufficiale, che può essere il Cancelliere di un Tribunale, il Giudice di Pace (art.5 R.D. n.1366/22), oppure il notaio (art.1, c.1, n.4, R.D. n.1666 del 14 luglio 1937 – modificazioni all’ordinamento del notariato e degli archivi notarili), rendendo giuramento, personalmente, da parte del professionista che l’ha redatta, in relazione a quanto dichiarato nella perizia.

Detto giuramento viene reso nel rispetto di specifiche formule previste dalla legge, ossia di “aver bene e fedelmente adempiuto all’incarico affidatogli al solo scopo di far conoscere la verità”.

Il perito deve presentarsi davanti all’autorità scelta per il giuramento, tra quelle più sopra indicate, munito di un documento di identità in corso di validità e consegnare i fogli dell’elaborato peritale, completi degli eventuali allegati, uniti mediante spillatura o rilegatura, timbrati e firmati; nell’ultima pagina deve essere indicata la data in cui il documento è stato redatto e deve essere allegato il “verbale di giuramento”, reso mediante la summenzionata specifica formula.

La perizia giurata è dunque il parere più forte, dal punto di vista legale, ma anche la più rischiosa per il tecnico, in quanto, in caso di falsa attestazione giurata, si configura il reato previsto dall’art.483 del codice penale.

Il reato che gli viene imputato, di falso ideologico, commesso da un soggetto privato in un atto pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.

La perizia asseverata non richiede che le dichiarazioni relative al suo contenuto siano rese di fronte a soggetti terzi, muniti di una certa autorità, poiché è sufficiente che la certificazione sia effettuata da parte dello stesso tecnico che la redige.

In sostanza, è lo stesso esperto che redige la perizia a certificare la veridicità e la correttezza del contenuto della relazione e la professionalità impiegata nel compimento delle operazioni peritali.

In questo modo, il tecnico si assume la piena responsabilità di quanto dichiarato nella perizia, con la succitata formula dichiarativa che viene indicata nella medesima.

In questo caso, qualora il perito commetta un falso di tipo materiale o ideologico, ne risponderà penalmente.

La perizia non costituisce una prova nella fase processuale, sia che si tratti della perizia di parte, ossia quella redatta da un consulente nominato da una delle parti in causa, sia che si tratti della perizia redatta da un consulente nominato dal giudice (CTU).

Tuttavia, preme evidenziare che, recentemente, un giudice di merito ha ritenuto che il giudice può porre a base della propria decisione, dandone adeguata motivazione, una perizia stragiudiziale di parte, anche se impugnata dall’avversario e, nonostante il suo valore di mera allegazione defensionale invece che di mezzo di prova legale, qualora da essa emergano dati o ritenuti rilevanti ai fini della decisione (sent. n.251 del 11/02/2019, Tribunale Parma sez. I).

Nel processo tributario, nel quale esiste un maggior spazio per le c.d. “prove atipiche”, una perizia di parte può costituire idonea fonte di convincimento del giudice e, pertanto, può costituire documentazione utile per confutare le presunzioni poste dall’Amministrazione Finanziaria, a base dell’accertamento analitico-induttivo: così si è espressa la Corte di Cassazione Civile con l’ordinanza n.31274 del 04/12/2018.

Si tratta di una pronuncia con la quale gli Ermellini hanno ritenuto superabile quanto posto a base dell’accertamento induttivo, dall’Amministrazione Finanziaria, ritenendo attendibili, la Suprema Corte, i documenti prodotti dal contribuente tra cui una relazione stragiudiziale asseverata con giuramento, redatta da un agronomo.

Nel caso di specie, le presunzioni dell’Ufficio che hanno giustificato la pretesa impositiva, sono state disattese in sede giudiziale dall’intervento del consulente tecnico di parte che ha fornito una ricostruzione diversa della situazione reale.

Si tratta di una pronuncia di rilevante importanza, poiché nella casistica in esame, gli Ermellini hanno attribuito un peso specifico notevole all’attività istruttoria documentale del contribuente, espletata in giudizio e, in particolare, ad una relazione stragiudiziale giurata, ritenendo quest’ultima idonea a superare le presunzioni semplici dell’Ufficio, poste a fondamento della pretesa erariale.

Spetta tuttavia al giudice giustificare in sentenza le motivazioni poste a fondamento di tale pronuncia.

Tenuto conto del potenziale contenzioso che scaturirà nei prossimi anni in merito al valore attribuito agli immobili (anche ai fini assicurativi), oggetto degli interventi in materia di bonus edilizi, introdotti in questi ultimi anni da parte del Legislatore, è sicuramente una sentenza da conservare con cura e utilizzare all’occorrenza, avvalendosi dell’esperienza pluriennale e specifica dei professionisti del team della nostra società, per la redazione di una perizia di partecon la modalità da valutare secondo il singolo caso specifico.

Marco Pilla

MARCO PILLA
Marco Pilla nasce a Pavia il 24/09/1981 da famiglia d’alta borghesia, tra i quali il nonno materno Cremonesi Vincenzo, vecchio forgiatore, dal quale apprenderà l’antica arte della manipolazione dei metalli. Sin da adolescente si distingue dai suoi coetanei per la sua capacità manuale, creando i suoi primi oggetti in ferro ,tutto ciò sempre sotto la stretta osservanza del nonno. “Da quando ero ragazzino ad oggi non e cambiato nulla sen non l’aspetto fisico, ho sempre la stessa voglia di fare e di scoprire cose nuove per questo spesso sono in volo per il mondo. Questi miei continui viaggi ,mi danno la possibilità di apprendere in continuazione informazioni che permettono alla mia persona di aumentare sempre di più il bagaglio tecnico/culturale, anche perché io credo, anzi ne sono convinto, che all’interno di ogni essere umano ci sia una sorta di libreria, e che ognuno di noi abbia il dovere di riempirla nell’arco dei suoi giorni il più possibile, per se e per le persone che lo circondano.” Iscritto nel registro dei periti araldici presso la commercio di Pavia, iscrizione n. 253 dell’11.1.2021 C.T.U. presso il tribunale di Pavia in genealogia e scienze documentarie https://www.tribunale.pavia.giustizia.it/it/Content/Ctu?professione=-1&specializzazione=110332&idCP=85691 Inserito nella sezione artisti della celebre “Tota Pulchra”, associazione di promozione sociale, nata l’8 maggio del 2016 da un’idea di Monsignor Jean-Marie Gervais, Presidente della stessa Associazione e Prefetto Coadiutore del Capitolo Vaticano. https://totapulchra.org/index.php/chisiamo/artisti/781-marco-pilla

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